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Febbraio 28, 2022

COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

E’ stato introdotto l’obbligo di comunicazione PREVENTIVA delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE:

L’obbligo di comunicazione è a carico dei datori di lavoro che operano in qualità di imprenditori.

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DA COMUNICARE E RAPPORTI ESCLUSI:

Devono essere comunicate le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 2222 c.c., svolte prevalentemente col proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Restano esclusi da comunicazione:

  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le prestazioni degli incaricati alla vendita occasionali e dei procacciatori occasionali;
  • le prestazioni di attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale con partita IVA;
  • le prestazioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
  • per esplicita indicazione dell’ispettorato del lavoro le prestazioni di natura prettamente intellettuale rese da: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi;
  • le prestazioni occasionali acquisite attraverso il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis D.L. 50/2017;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale per consegna di beni per conto altrui.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • I dati del committente e del prestatore;
  • Il luogo della prestazione;
  • La descrizione dell’attività di lavoro svolta;
  • La data inizio prestazione;
  • L’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • L’ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

INVIO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione come risultante dalla lettera di incarico tramite e-mail all’ispettorato territoriale del lavoro competente.

Per la provincia di Padova l’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è: ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it, per le altre provincie gli indirizzi e-mail sono contenuti nell’allegato.

CASELLE DI POSTA

SANZIONI:

In caso di mancata o tardiva comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da €. 500 a €. 2.500 e in caso di ispezione i lavoratori occasionali non comunicati rientrano nel conteggio dei lavoratori irregolari.


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