Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica, sono stati emanati recenti Decreti Legge (D.L. n. 4/2022 – D.L. n. 17/2022 - D.L. n. 21/2022 – D.L. 50/2022), con i quali sono stati riconosciuti dei crediti d’imposta, a favore di imprese, “energivore” – e “non energivore”, da calcolare sulle spese, relative alla componente energetica, sostenute nel 1^ e nel 2^ trimestre 2022.
In particolare il suddetto credito d’imposta, connesso alle spese sostenute per l’energia elettrica, è riconosciuto in misura diversa in relazione alla qualifica assunta dall’impresa come:
IMPRESE ENERGIVORE
Sono qualificate “energivore” le imprese che presentano i seguenti requisiti:
IMPRESE NON ENERGIVORE
Sono qualificate “non energivore” le imprese che non presentano i requisiti delle “energivore” e sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Per le “energivore” il credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 1^ trimestre 2022
SE:
il costo medio per kW/h della componente energia elettrica(1), hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 4^ trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, con il 4^ trimestre 2019.
Per le “energivore” e “non energivore” il credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 2^ trimestre 2022
SE:
il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 1^ trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, con il 1^ trimestre 2019.
Schematizzando il credito d’imposta può essere riassunto nella tabella che segue:
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Tipologia di impresa |
Periodo di sostenimento della spesa(2) |
Credito d’imposta spettante |
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energivora |
1^ trimestre 2022 |
20% della spesa per componente energetica |
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energivora |
2^ trimestre 2022 |
25% della spesa per componente energetica |
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non energivora |
2^ trimestre 2022 |
15% della spesa per componente energetica |
L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire esclusivamente mediante compensazione con il Modello F24 entro il 31.12.2022 e non viene tassato, né IRAP né IRES.
Inoltre i crediti d’imposta possono essere ceduti, entro il 31.12.2022, solo per intero, ad altri soggetti, anche alle banche e ad altri intermediari finanziari, ma con le analoghe limitazioni previste per i crediti relativi ai bonus edilizi.
Tuttavia, le modalità operative della cessione del credito sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia Entrate, ad oggi, non emanato.
Lo Studio è a disposizione per verificare i requisiti ed il calcolo del credito d’imposta.
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