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Settembre 10, 2020

CREDITO D'IMPOSTA PER INCASSI TRAMITE POS PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI INFERIORI A €. 400.000

E’ stato istituito uno specifico credito d'imposta a favore di alcuni esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo proporzionato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento elettronici tracciabili.

REQUISITO SOGGETTIVO:

Il credito d’imposta spetta agli esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo con ricavi o compensi relativi all'anno precedente non superiori a €. 400.000;

IMPORTI SU CUI CALCOLARE IL CREDITO D’IMPOSTA:

Il credito di imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le vendite di beni o le prestazioni di servizi rese nei confronti di CONSUMATORI FINALI pagate tramite carte di credito, carte di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante "carte consumer" (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante "carte business" (carte emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti per le spese relative all'esercizio della propria attività).

Diventa quindi indispensabile tenere separati gli incassi elettronici dei soggetti iva da quelli dei consumatori finali.

DECORRENZA

Il credito spetta relativamente agli incassi elettronici effettuati dal 01.07.2020.

Gli istituti bancari invieranno un prospetto con indicato il totale delle commissioni addebitate.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO DA INDICARE IN F24 CON CODICE TRIBUTO 6916:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel F24, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex 61 e 109, comma 5, TUIR.

 


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