Logo Furlan Puccini
Febbraio 19, 2025

DAL 2025 OBBLIGHI DI PAGAMENTO TRACCIATO PER SPESE DI TRASFERTA, SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI

Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:

  • le spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio e simili, sostenute da dipendenti, amministratori o collaboratori in trasferta per motivi di lavoro;
  • i rimborsi spese pagati da imprese e professionisti per le spese di trasferta dei loro dipendenti e collaboratori;
  • le spese di rappresentanza e gli omaggi pagati da imprese.

In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.

Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO

I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:

- carte di credito;

- carte di debito;

- bonifici bancari e postali;

- assegni bancari o circolari;

- altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).

Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.

SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE

Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:

  • Spese di rappresentanza;
  • Omaggi anche di importo inferiore a €. 50,00.

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE

Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:

  • Gratuità;
  • Finalità promozionale o di pubbliche relazioni;
  • Potenziali benefici economici per l’impresa o comportamenti rispondenti a pratiche commerciali di settore.

Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:

  • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
  • le spese   per   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose o in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa o in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:

La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE

Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.


Altri articoli recenti

Agosto 3, 2026
SCADENZARIO AGOSTO 2026
Leggi l'articolo
Luglio 6, 2026
SCADENZARIO LUGLIO 2026
Leggi l'articolo
Giugno 4, 2026
SCADENZARIO GIUGNO 2026
Leggi l'articolo
Furlan Puccini
Studio FP Furlan Puccini
Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Via San Bellino n.44 – 35020 Albignasego (PD) - ITALIA

CSG Srl © 2024. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram