Dal 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato per:
In caso di pagamento NON tracciato i costi sono indeducibili e i rimborsi spese saranno tassati in capo a dipendenti e amministratori.
Con la presente circolare definiamo quali sono i mezzi di pagamento da utilizzare per il pagamento delle spese in oggetto e definiamo le spese di rappresentanza soggette a questo nuovo obbligo; si precisa che restano escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATO
I mezzi di pagamento tracciato che consentono la deducibilità dal reddito di impresa o professionale sono:
- carte di credito;
- carte di debito;
- bonifici bancari e postali;
- assegni bancari o circolari;
- altre soluzioni di pagamento elettronico (anche pagamenti con smartphone se viene garantita l’identificazione dell’autore).
Con questa nuova normativa gli obblighi documentali per imprese e professionisti risultano sicuramente incrementati poiché sarà necessario controllare e conservare tutte le attestazioni di pagamento posto che la mancanza del documento rende i costi indeducibili.
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PAGATI DALLE IMPRESE
Dal 2025 sono soggette all’obbligo di tracciabilità per le imprese le seguenti spese di cui all’art. 108 c. 2 TUIR:
SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE
Il DM 19.11.2008 definisce le caratteristiche delle spese di rappresentanza per le imprese:
Costituiscono spese di rappresentanza per le imprese:
Limite di deducibilità per le spese di rappresentanza delle imprese:
La deducibilità IRES/IRPEF per le imprese è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

OMAGGI ACQUISTATI DA IMPRESE
Gli omaggi acquistati dalle imprese, anche se di importo unitario inferiore a €. 50,00 (cinquanta), dal 2025 dovranno essere pagati con mezzi tracciati.