Logo Furlan Puccini
Gennaio 23, 2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI "ROTTAMAZIONE - QUINQUIES"

La presente per informarVi che, nell’ambito della Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 82 a 110 L.199/2025) il Legislatore ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “rottamazione-quinquies”. La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con riferimento ai carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023.

Ai fini dell’adesione, il debitore è tenuto:

  • a presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2026;
  • a versare l’importo dovuto in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026.

DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Rientrano nella misura i debiti derivanti:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio;
  • da carichi già inclusi in precedenti definizioni agevolate (rottamazione, rottamazione-bis, ter, quater, saldo e stralcio), qualora ne sia intervenuta l’inefficacia;
  • da carichi oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di ristrutturazione dei debiti.

NON rientrano nella definizione agevolata i debiti:

  • relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2023;
  • non connessi alle dichiarazioni annuali o ai controlli automatizzati e formali (ad esempio imposte di registro, successioni e donazioni);
  •  relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino integralmente versate tutte le rate scadute nell’ambito della rottamazione-quater o della relativa riammissione.

MODALITA’ DI ADESIONE

Il contribuente interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La presentazione della domanda consente la sospensione dei giudizi pendenti, che si estinguono definitivamente con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunica al debitore:

  • l’ammontare complessivo dovuto;
  • l’importo delle singole rate;
  • le relative scadenze.

Il pagamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • oppure mediante rateazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima di 100 euro.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non è ammesso il ricorso alla dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi i pagamenti derivanti da precedenti dilazioni;
  • non possono essere avviate nuove azioni esecutive né iscritti nuovi fermi o ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi fiscali e dei pagamenti da parte della P.A.;
  • per i debiti contributivi è possibile ottenere il rilascio del DURC.

MANCATO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

La definizione agevolata non produce effetti, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata ovvero, in caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata.

Si segnala che non è prevista alcuna tolleranza di cinque giorni, a differenza di quanto previsto per i versamenti rateali nella rottamazione-quater.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI

La Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 102 a 110 L.199/2025) riconosce a Regioni ed Enti locali la facoltà di introdurre autonome forme di definizione agevolata, analoghe a quella statale, per i tributi di propria competenza (ad esempio IMU e TARI), con esclusione di IRAP e tributi erariali.

I clienti interessati alla Rottamazione quinquies sono invitati a conferire allo Studio la delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La delega consente allo Studio di verificare la posizione debitoria, valutare l’ammissibilità dei carichi e trasmettere, se del caso, l’istanza di definizione agevolata nei termini di legge. Per le modalità operative di conferimento della delega, da effettuarsi tramite SPID - CIE - CNS, lo Studio resta a disposizione per l’assistenza necessaria.


Altri articoli recenti

Agosto 3, 2026
SCADENZARIO AGOSTO 2026
Leggi l'articolo
Luglio 6, 2026
SCADENZARIO LUGLIO 2026
Leggi l'articolo
Giugno 4, 2026
SCADENZARIO GIUGNO 2026
Leggi l'articolo
Furlan Puccini
Studio FP Furlan Puccini
Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Via San Bellino n.44 – 35020 Albignasego (PD) - ITALIA

CSG Srl © 2024. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram