La presente per informarVi che, nell’ambito della Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 82 a 110 L.199/2025) il Legislatore ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “rottamazione-quinquies”. La misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con riferimento ai carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023.
Ai fini dell’adesione, il debitore è tenuto:
DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Rientrano nella misura i debiti derivanti:
NON rientrano nella definizione agevolata i debiti:
MODALITA’ DI ADESIONE
Il contribuente interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La presentazione della domanda consente la sospensione dei giudizi pendenti, che si estinguono definitivamente con il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunica al debitore:
Il pagamento può essere effettuato:
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Non è ammesso il ricorso alla dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda:
MANCATO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
La definizione agevolata non produce effetti, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata ovvero, in caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata.
Si segnala che non è prevista alcuna tolleranza di cinque giorni, a differenza di quanto previsto per i versamenti rateali nella rottamazione-quater.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI
La Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi da 102 a 110 L.199/2025) riconosce a Regioni ed Enti locali la facoltà di introdurre autonome forme di definizione agevolata, analoghe a quella statale, per i tributi di propria competenza (ad esempio IMU e TARI), con esclusione di IRAP e tributi erariali.
I clienti interessati alla Rottamazione quinquies sono invitati a conferire allo Studio la delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La delega consente allo Studio di verificare la posizione debitoria, valutare l’ammissibilità dei carichi e trasmettere, se del caso, l’istanza di definizione agevolata nei termini di legge. Per le modalità operative di conferimento della delega, da effettuarsi tramite SPID - CIE - CNS, lo Studio resta a disposizione per l’assistenza necessaria.