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Luglio 21, 2025

NEUTRALITA' FISCALE DEI RIMBORSI SPESE ANALITICI ADDEBITATI DAI PROFESSIONISTI

Con la presente si illustrano le novità in materia di rimborsi spese analitici addebitati dai professionisti ai propri clienti.

NEUTRALITA’ FISCALE PER I RIMBORSI ANALITICI DEI PROFESSIONISTI

Il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell'ambito del reddito di lavoro autonomo cambia radicalmente:

  • I rimborsi analitici addebitati ai propri clienti non concorrono più alla formazione dei compensi professionali (ex articolo 54, comma 2, lettera b, Tuir).
  • Le relative spese non sono più deducibili (ex articolo 54-ter, comma 1, Tuir).

Questa modifica è stata introdotta per agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l'applicazione della ritenuta d'acconto su elementi non rappresentativi di un vero compenso.

IMPONIBILITA’ IVA E ASSOGETTAMENTO A CASSA PREVIDENZA

La nuova disciplina di neutralità si applica solo alle imposte sul reddito, mentre nulla cambia ai fini IVA:

  • Le somme riscosse a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell'IVA.
  • I rimborsi continuano ad essere assoggettati al contributo integrativo per le casse professionali.

PAGAMENTI TRACCIATI PER SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

Il D.L. 84/2025 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità per alcune tipologie di spese sostenute nel territorio dello Stato:

  • Vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, ecc.).

Il riaddebito analitico è escluso dalla formazione del reddito solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili.

MANCATO RIMBORSO

In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese diventano deducibili a partire dalla data in cui:

  • Il committente ha fatto ricorso a procedure concorsuali.
  • La procedura esecutiva individuale è rimasta infruttuosa.
  • Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.

Qualora l’importo complessivo dovuto dal committente (compenso e spese) sia inferiore a €.2.500,00, e il relativo pagamento non avvenga entro un anno, tale credito è integralmente deducibile.


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