Con la presente si illustrano le novità in materia di rimborsi spese analitici addebitati dai professionisti ai propri clienti.
NEUTRALITA’ FISCALE PER I RIMBORSI ANALITICI DEI PROFESSIONISTI
Il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell'ambito del reddito di lavoro autonomo cambia radicalmente:
Questa modifica è stata introdotta per agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l'applicazione della ritenuta d'acconto su elementi non rappresentativi di un vero compenso.
IMPONIBILITA’ IVA E ASSOGETTAMENTO A CASSA PREVIDENZA
La nuova disciplina di neutralità si applica solo alle imposte sul reddito, mentre nulla cambia ai fini IVA:
PAGAMENTI TRACCIATI PER SPESE SOSTENUTE IN ITALIA
Il D.L. 84/2025 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità per alcune tipologie di spese sostenute nel territorio dello Stato:
Il riaddebito analitico è escluso dalla formazione del reddito solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili.
MANCATO RIMBORSO
In caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese diventano deducibili a partire dalla data in cui:
Qualora l’importo complessivo dovuto dal committente (compenso e spese) sia inferiore a €.2.500,00, e il relativo pagamento non avvenga entro un anno, tale credito è integralmente deducibile.