NUOVE COMPLIANCE PER DIFFERENZE TRA INCASSI POS/ELETTRONICI E CORRISPETTIVI / FATTURE INVIATI

L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di comunicazioni di irregolarità se gli incassi POS/elettronici mensili risultano superiori al totale corrispettivi telematici e fatture elettroniche inviate mensilmente.

 

CONTROLLO DELLE PEC RICEVUTE

Visto l’aumento dei controlli che sta attuando l’agenzia entrate in questo periodo vi suggeriamo di controllare periodicamente la PEC per rilevare eventuali comunicazioni dell’agenzia entrate.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se i rilievi dell’agenzia sono corretti è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso le seguenti violazioni:

  1. Omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi:
    • Sanzione del 90% dell’imposta con un minimo di €. 500 per ciascuna operazione, da ridurre a 1/7 per violazioni commesse nel 2022 o 1/8 se commesse nel 2023;
  2. Omesso versamento dell’IVA periodica:
    • Sanzione del 30% dell’imposta da ridurre in base a quando si effettua il ravvedimento;
  3. Infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022:
    • Sanzione minima del 90% dell’imposta da ridurre a 1/8.

Il D.L. 131/23 ha previsto che si possa accedere al ravvedimento anche se le violazioni sono contestate entro il 31.10.2023 purché il ravvedimento avvenga entro il 15.12.2023.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ – art. 12 D. Lgs. 471/97 SANZIONE ACCESSORIA

L’art. 12 D. Lgs. 471/97 prevede la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese se nel corso di cinque anni sono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Le violazioni sanate col ravvedimento di cui sopra non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.