E’ stato introdotto l’obbligo di comunicazione PREVENTIVA delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE:

L’obbligo di comunicazione è a carico dei datori di lavoro che operano in qualità di imprenditori.

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DA COMUNICARE E RAPPORTI ESCLUSI:

Devono essere comunicate le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 2222 c.c., svolte prevalentemente col proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Restano esclusi da comunicazione:

  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le prestazioni degli incaricati alla vendita occasionali e dei procacciatori occasionali;
  • le prestazioni di attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale con partita IVA;
  • le prestazioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
  • per esplicita indicazione dell’ispettorato del lavoro le prestazioni di natura prettamente intellettuale rese da: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi;
  • le prestazioni occasionali acquisite attraverso il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis D.L. 50/2017;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale per consegna di beni per conto altrui.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • I dati del committente e del prestatore;
  • Il luogo della prestazione;
  • La descrizione dell’attività di lavoro svolta;
  • La data inizio prestazione;
  • L’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • L’ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

INVIO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione come risultante dalla lettera di incarico tramite e-mail all’ispettorato territoriale del lavoro competente.

Per la provincia di Padova l’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è: ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it, per le altre provincie gli indirizzi e-mail sono contenuti nell’allegato.

CASELLE DI POSTA

SANZIONI:

In caso di mancata o tardiva comunicazione preventiva è prevista una sanzione amministrativa da €. 500 a €. 2.500 e in caso di ispezione i lavoratori occasionali non comunicati rientrano nel conteggio dei lavoratori irregolari.