Come in precedenza già comunicato, il DPCM 10.04.2020 – DECRETO LIQUIDITA’ ha allungato i termini del lockdown fino al 03.05.2020.

Alcune attività – contenute nel ormai noto allegato 3 (all. 1)  – sono sempre state escluse dal blocco.

Per altri casi, previa comunicazione online alla Prefettura, è possibile la prosecuzione dell’attività.

Questi i casi:

a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);

b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);

c) l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);

d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);

e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);

f) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art.2, comma 7).

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:

 – attività di vigilanza;

– attività conservativa e di manutenzione;

– gestione dei pagamenti;

– attività di pulizia e sanificazione;

– per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;

– la ricezione in magazzino di beni e forniture..

E’ necessario inviare detta comunicazione compilando il form online  raggiungibile attraverso il link https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9

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Si segnala inoltre che con Circolare del Ministero dell’Interno del 14.04.2020 (all. 2) i Prefetti in collaborazione con ASL potranno verificare se e come i datori di lavoro si stanno attenendo al protocollo Governo-parti sociali del 14.03.2020 (all. 3) sull’osservanza delle precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e gli adeguati livelli di protezione e formazione dei lavoratori.

Al riguardo si allega in sub 4 la “Guida Operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti- contagio” predisposta da Cinzia Frascheri – giuslavorista e responsabile nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro.

Allegato 1_Allegato 3 DPCM

Allegato 2_Circolare del 14.04.2020 Ministero dell’Interno

Allegato 3_Protocollo Governo-parti sociali del 14.03.2020

Allegato 4_Guida alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio