Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica, sono stati emanati recenti Decreti Legge (D.L. n. 4/2022 – D.L. n. 17/2022 – D.L. n. 21/2022 – D.L. 50/2022), con i quali sono stati riconosciuti dei crediti d’imposta, a favore di imprese, “energivore” – e “non energivore”, da calcolare sulle spese, relative alla componente energetica, sostenute nel 1^ e nel 2^ trimestre 2022.

In particolare il suddetto credito d’imposta, connesso alle spese sostenute per l’energia elettrica, è riconosciuto in misura diversa in relazione alla qualifica assunta dall’impresa come:

  1. “Energivora”
  2. “Non energivora”

IMPRESE ENERGIVORE

Sono qualificate “energivore” le imprese che presentano i seguenti requisiti:

  • hanno un consumo di energia elettrica almeno pari a 1 GW/h anno;
  • operano nei settori tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico ecc. di cui agli Allegati 3 e 5 delle linee guida CE (vedi allegato);
  • siano iscritte nell’elenco di cui al all’art. 6 DM 21.12.2017 redatto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

 

IMPRESE NON ENERGIVORE

Sono qualificate “non energivore” le imprese che non presentano i requisiti delle “energivore” e sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Per le “energivore” il  credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 1^ trimestre 2022

SE:

il costo medio per kW/h della componente energia elettrica(1), hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 4^ trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, con il 4^ trimestre 2019.

Per le “energivore” e “non energivore” il  credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 2^ trimestre 2022

SE:

il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 1^ trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, con il 1^ trimestre 2019.

Schematizzando il credito d’imposta può essere riassunto nella tabella che segue:

Tipologia di impresa

Periodo di sostenimento della spesa(2)

Credito d’imposta spettante

energivora

1^ trimestre 2022

20% della spesa per componente energetica

energivora

2^ trimestre 2022

25% della spesa per componente energetica

non energivora

2^ trimestre 2022

15% della spesa per componente energetica

 

L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire esclusivamente mediante compensazione con il Modello F24 entro il 31.12.2022 e non viene tassato, né IRAP né IRES.

Inoltre i crediti d’imposta possono essere ceduti, entro il 31.12.2022, solo per intero, ad altri soggetti, anche alle banche e ad altri intermediari finanziari, ma con le analoghe limitazioni previste per i crediti relativi ai bonus edilizi.

Tuttavia, le modalità operative della cessione del credito sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia Entrate, ad oggi, non emanato.

Lo Studio è a disposizione per verificare i requisiti ed il calcolo del credito d’imposta.

 

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(1) Il costo medio della componente energia elettrica deve essere calcolato tenendo conto dei costi per:
  • l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
  • il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
  • la commercializzazione.
Sarà escluso ogni altro costo accessorio diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica, ad esempio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.
Per semplificare si dovrà fare riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.
Il costo medio così ottenuto dovrà essere ridotto anche di eventuali sussidi o di qualsiasi beneficio economico, fiscale/non fiscale conseguito dall’impresa a copertura totale/parziale della componente energetica.
(2) Il periodo di riferimento è individuato per competenza, ovvero le spese della componente energetica devono essere effettivamente sostenute nel trimestre e documentate mediante fattura. Non possono essere considerati i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dal gestore.

ALLEGATO 3

ALLEGATO 5