Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) SOSPENSIONE di tutte le attività diverse da quelle elencate nell’allegato 1, (vedi allegato); per le attività commerciali restano in vigore le precedenti disposizioni (alimentari, farmacia, edicole etc.);

b) DIVIETO di spostamento con qualsiasi mezzo in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con l’eccezione di “comprovate esigenze lavorative”, di “assoluta urgenza” ovvero “per motivi di salute”;

c) le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) sono sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla successiva lettera e), previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, che ha il potere di sospendere l’attività in questione nella propria provincia.

e) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole).

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

altre attività consentite:

✅ impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, a

condizione che dall’interruzione derivi grave pregiudizio o pericolo di incidenti;

✅ industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile salvo proroghe.

Restano in vigore le precedenti disposizioni, tutte prorogate al 3 aprile.

 

dpcm_20200322_allegato_1

dpcm 22 marzo 2020.pdf