Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:
1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.


I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).
– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.
La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.
La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;
2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”(TD27);
3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.
Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

– Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

– Per l’anno 2022 gli omaggi in natura ai dipendenti e le somme erogate/rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono alla formazione del reddito degli stessi se di importo annuo inferiore a €. 3.000 (detto importo è stato recentemente aumento con il decreto Aiuti quater).

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

Il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti– IVA INDETRAIBILE
– COSTO Ires/Irpef deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Il costo è considerato una spesa di rappresentanza– IVA INDETRAIBILE
– COSTO Ires/Irpef deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%)

 

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.