DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO:

Il D.L. 119/2018 ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi:

  • Dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a €. 400.000,00
  • Dal 01.01.2020 per tutti i soggetti.

DEFINIZIONE DI VOLUME D’AFFARI PER VERIFICA DELL’OBBLIGO

Il volume d’affari di riferimento del 2018 è quello complessivo dell’anno e non solo quello realizzato con i corrispettivi.

“REGISTRATORE TELEMATICO” O “STRUMENTI DI PROSSIMA INDIVIDUAZIONE”

L’invio telematico dei corrispettivi presuppone la dotazione:

  • di un “registratore telematico”;
  • o di nuovi strumenti, che saranno individuati dall’Agenzia Entrate come per esempio un “portale web dedicato”

INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

I corrispettivi telematici devono essere inviati in formato XML. In caso di scarto deve essere trasmesso nuovamente il file corretto al sistema di interscambio entro 5 giorni.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Dopo l’invio dei corrispettivi telematici è necessario procedere alla conservazione sostitutiva del file XML trasmesso.

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO/ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA

E’stato istituito un credito d’imposta pari al 50% del costo per l’acquisto del nuovo registratore di cassa o per l’adattamento di quello esistente.

Il credito di imposta viene concesso fino a un massimo di €. 250,00 per l’acquisto e fino a un massimo di €.50,00 per l’adattamento e si potrà usare successivamente alla registrazione della fattura di acquisto.

SANZIONI

In caso di omessa o ritardata comunicazione o di invio di dati non corretti è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 250 a un massimo di €. 2.000.

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